L'agente di commercio e l'IVA
Nuovo cambio delle regole, nuove complicazioni
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Nuove "regole di territorialità" per l'IVA, dettate dalla Direttiva n. 2008/8/CE, con particolare riguardo alle prestazioni di servizio rese "dall'intermediario": dal 1.1.2010 il luogo delle prestazioni di servizi resi:
- a un soggetto passivo che agisce in quanto tale, è "il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica (art. 44)
- a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale in conformità della presente direttiva (art. 46)"
Conseguentemente, l'intermediario (agente di commercio) a fronte di una vendita da lui procurata per conto di soggetti passivi d'imposta emette fattura per le provvigioni:
a) con Iva se il committente è residente in Italia (il luogo in cui avviene l'operazione principale non ha più alcuna rilevanza); con applicazione dell'art. 9, n. 7 se trattasi di ben in esportazione, importazione o transito;
b) senza Iva, ma con autofattura del committente residente in Italia, se l'intermediario è residente in altro Stato dell'U.E o al di fuori dell'U.E.
Più complessa la situazione per le intermediazioni rese a favore di privati.
Per le prestazioni relative a beni immobili, comprese quelle di agenzia, la regola di territorialità è sempre connessa al luogo in cui è ubicato l'immobile. Pertanto si applica l'Iva in Italia se, ad esempio, l'immobile è ubicato in Italia, l'Iva francese se l'immobile è ubicato in Francia.
Dal 1/1/2010 anche alle prestazioni di servizi è esteso l'obbligo delle dichiarazioni INTRASTAT.
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