FEB
3
Mercoledí

Specializzati nel rimborso Irap, dell' agente, del rappresentante di commercio, dei piccoli imprenditori

  Commenti (0)
 

Con l'assistenza del commercialista garantiamo il recupero dell'Irap versata nei dieci anni precedenti, spendendo meno (o addirittura nulla) e pagando il servizio solo a risultato ottenuto

Dopo centinaia, e forse migliaia di domande di rimborso che hanno generato altrettanti ricorsi avanti le Commissioni Tributarie provinciali e Regionali, pressochè tutti con esito positivo, e conclusi con il rimborso dell'imposta pagata, degli interessi maturati dalla data del pagamento a quella del rimborso, e ormai quasi sempre anche il rimborso delle spese di giudizio sostenute (praticamente quanto pagato al commercialista), possiamo ben considerarci a pieno diritto gli specialisti della consulenza nel contenzioso tributario con particolare riguardo al rimborso dell'IRAP, la famigerata "imposta rapina" così definita dallo stesso Ministro Tremonti e dal Presidente del Consiglio Berlusconi.

Il Dottor Luigi Brisone, commercialista e consulente fiscale dell'Assoal da oltre una decina d'anni, ha maturato la sua esperienza trentennale prima assistendo gli agenti di commercio nel recupero dell'ILOR, ottenendo l'accoglimento della totalità delle migliaia di ricorsi avanzati e discussi in una ventina d'anni (e sino a che il Parlamento ha dovuto intervenire con una legge apposita che ha regolamentato la materia in modo conforme alle tesi da lui sostenute nei ricorsi, evitando così il perpetuarsi del contenzioso); e poi trasferendo anche in materia di IRAP praticamente le stesse tesi, e le stesse richieste, finchè a maggio dello scorso anno è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, pronunciandosi a Sezioni Unite (e quindi senza più alcuna possibilità di sovvertirne la decisione), ha accolto il motivo fondamentale dei ricorsi per cui non si ha assoggettamento all'imposta del reddito derivante dall'attività personale del contribuente qualora non vi concorra una "autonoma organizzazione" di capitale e lavoro altrui. Ordinando di conseguenza il rimborso di quanto pagato.

A questo punto, in presenza delle condizioni enunciate e in assenza di specifiche disposizioni amministrative, resta la necessità di attivarsi chiedendo prima il rimborso, e poi presentando il conseguente ricorso alla Commissione Tributaria competente qualora la domanda sia respinta, o comunque non trovi accoglimento entro 90 giorni dalla data della presentazione.

I ricorsi, oltre che contenere i motivi corretti, devono essere opportunamente documentati e infine discussi, con argomentazioni che di volta in volta tengano conto delle spesso inconsistenti e pretestuose obiezioni, magari anche solo formali, degli Uffici della Agenzia delle Entrate.

L'assistenza al contenzioso può essere prestata ad agenti di commercio e rappresentanti di ogni regione o città del nostro paese, poiché la documentazione iniziale può essere fornita per posta normale o elettronica, o per fax, i chiarimenti per telefono o per e-mails.

Il consulente garantisce il risultato, accettando il pagamento del servizio solo successivamente all'accoglimento del ricorso e conseguente rimborso, o all'accoglimento dell'appello (ove necessario), fermo restando che tale onere è ormai generalmente posto dalle Commissioni a carico dell'Agenzia delle Entrate e quindi il ricorso si conclude "a costo zero" per l'agente.

Chi fosse interessato a richiedere la nostra assistenza, o semplicemente a richiedere maggiori chiarimenti o ulteriori informazioni (anche di altra natura fiscale) può mettersi in contatto con noi usando l'apposita pagina dei contatti

Desideri avere maggiori informazioni o una consulenza fiscale personalizzata?
Contattaci e scopri quanto sono convenienti le nostre tariffe.
MAGGIORI INFORMAZIONI »

Commenti (0)

Lascia un Commento



  

 

Altre notizie presenti in archivio:

 
AGO
4
Mercoledí

Tanto tuonò, che piovve...

La circolare n. 28/E del 28 maggio mette fine al contenzioso IRAP
 
GIU
25
Venerdí

Provvigione e onere della prova

L'agente ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa
 
GIU
21
Lunedí

Cessazione del rapporto per mutuo consenso

No al preavviso, sì alle indennità
 
GIU
16
Mercoledí

Non solo provvigioni...

 
GIU
14
Lunedí

L'attività del procacciatore è occasionale anche quando continuativa

Una ulteriore sentenza conferma l'indirizzo giurisprudenziale