Verifica delle provvigioni e onere della prova
Decreto ingiuntivo per la consegna della copia di fatture e libri contabili
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L'agente di commercio che pretenda dalla mandante provvigioni non risultanti dagli estratti conto forniti, ha l'onere di dimostrare che gli affari da lui promossi (o avviati dalla mandante nella sua zona) "sono andati a buon fine, ovvero che la mancata esecuzione sia dovuta a fatto imputabile al preponente" (Cass. Sez. Lav. 3.9.2003, n. 12838).
La giurisprudenza nega che si possa supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio con una generica richiesta di esibizione di documenti (con "funzione esplorativa").
Ma una interessante sentenza del Tribunale di Roma (est. Castaldo, 20.10.2004) ha stabilito che:
"In caso di diniego da parte del preponente, va concesso decreto ingiuntivo per la consegna della copia delle fatture di vendita rilasciate alla clientela e la copia dei libri iva e degli estratti conto provvisionali relativi alla zona ed al periodo nei quali lagente ha svolto il proprio incarico".
Commenta Lorenzo Bianchi (su Agenti e Rappresentanti di Commercio Age Editrice n. 4/2005, pag. 12):
"Ricordo che, ai sensi dellart. 633 c.p.c. il creditore può ottenere che il Giudice pronunci ingiunzione di consegna di una cosa mobile determinata ... se del diritto fatto valere si dà prova scritta. Per il nostro thema, la prova scritta del diritto alla consegna della documentazione contabile è fornita dallo stesso contratto di agenzia a cui, inderogabilmente, devono applicarsi le disposizioni di legge e, se richiamate, le norme collettive.
Pertanto, nell'ingiungere alle ditte mandanti la consegna dei libri contabili e delle fatture, il Tribunale di Roma ha espressamente confermato la natura "sostanziale" (e non processuale) del diritto di verifica azionato".
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