L'IRAP e le società di persone degli agenti di commercio
Torniamo sulla recente sentenza del Tribunale di Milano
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Come noto, con sentenza n. 2975/2009, il Tribunale di Milano ha affermato che la competenza del giudice del lavoro, per le controversie riguardanti l'attività degli agenti di commercio, non ricorre "quando la qualità di agente è assunta da una società di capitali o di persone, poiché la società costituisce un autonomo centro di imputazione che si pone tra socio e preponente".
Ma questa interposizione è sempre vera? Se così fosse, quale potrebbe essere la sorte delle società di persone ai fini dell'Irap? Per l'Agenzia delle Entrate "l'attività esercitata dalle società e dagli Enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", in base all'art. 2, c. 1, D.Lgs. 446/1997.
Si immagini le tante società in accomandita semplice, in cui la moglie dell'agente assume la figura del socio accomandante, il cui apporto di capitale è spesso e volentieri limitato a poche centinaia o miglia di euro, e che non svolge alcuna attività (né lo potrebbe) nell'ambito della professione del marito.
Ai fini della competenza o meno del giudice del lavoro vi sono sentenze (della Cassazione) molto più "possibiliste" di quella milanese. Una di esse afferma:
"La presenza di una struttura societaria di tipo personale non osta di per sé alla qualificabilità delle prestazioni rese a favore di terzi quali prevalentemente personali, nel concorso dei requisiti previsti dall'art. 409, n. 3 c.p.c., poiché il profilo societario può in concreto limitarsi ad un semplice patto tra i soci di distribuzione del lavoro e dei ricavi, con attenuazione dell'elemento dell'esercizio in comune di un'attività economica di cui all'art. 2247 c.c. e dell'organizzazione al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi, di cui all'art. 2082 c.c., e anche nel lavoro autonomo è imprescindibile una forma sia pur semplice di organizzazione. Pertanto per stabilire se sussista o meno la competenza del giudice del lavoro occorre accertare in concreto se assuma prevalente importanza una prestazione personale di opera svolta in modo continuativo e coordinato nell'ambito di una maggiore e assorbente organizzazione, ovvero se nel caso specifico effettivamente la forma societaria assuma caratteri tali da far escludere quello stato di dipendenza socioeconomica che costituisce l'essenza della parasubordinazione e di cui l'attività prevalentemente personale è l'indice rivelatore (Cass. Sez. Lav. 15 aprile 1997, n. 3208)"
Una sentenza successiva, ribadisce:
"L'esistenza di una organizzazione societaria dell'agenzia autorizza solo una (mera) presunzione di insussistenza del carattere prevalentemente personale dell'attività svolta e quindi di insussistenza della parasubordinazione, ferma restando la possibilità per qualunque soggetto interessato di fornire la prova contraria (Cass. 28 luglio 2005, n. 15790)"
A questo punto ci pare del tutto lecito, anche ai fini della imposizione all'Irap, ritenere che valga anche per le società di persone il principio, più volte ribadito, anche dalla Corte Costituzionale, che "le presunzioni tributarie non sono di per sé illegittime, ma debbono fondarsi su 'indici concretamente rivelatori di ricchezza' ovvero su 'fatti reali', quand'anche difficilmente accertabili, affinchè l'imposizione non debba avere una 'base fittizia'" (. Corte Costituz. N. 42 del 1980). Se, infatti, si considerassero ai fini Irap le attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c. tout court "attività di impresa, l'imposta non troverebbe corrispondenza nella sua ratio, e finirebbe per colpire una "base fittizia", un "fatto non reale".
Non è, infatti, la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo autonoma organizzazione in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto "l'organizzazione di capitali o lavoro altrui": se ciò non fosse, e il lavoro personale bastasse, l'imposta considerata non solo non sarebbe vincolata all'esistenza di una autonoma organizzazione", ma si trasformerebbe inevitabilmente in una sostanziale "imposta sul reddito".
Conclude la Suprema Corte di Cassazione (sent. N. 12110/09): "D'altro canto la legge non esige l'esistenza di una particolare struttura per lo svolgimento dell'attività dell'agente di commercio e del promotore finanziario...
Si tratta di una "attività professionale" (terminologia utilizzata nella direttiva europea) consistente in una prestazione d'opera per l'esercizio della quale non è necessitata una struttura di impresa... Pertanto, con riferimento all'agente e al promotore finanziario
deve essere ribadito il principio che la soggezione ad Irap della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nella quale sussista il requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito..."
Ciò è vero, a nostro avviso, anche quando la qualità di agente sia assunta da una società di persone, laddove l'attività della stessa sia svolta, quantomeno in misura prevalente, personalmente dall'agente, in modo coordinato e continuativo senza impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, e non si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
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