La forma del contratto
Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto
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Ai sensi dell'art 1742 c.c. il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto: benché possa essere validamente stipulato verbalmente, la prova di tale stipulazione non può essere fornita con testimonianze o presunzioni di alcun genere, ma con uno più documenti dai quali si possano ricavare gli elementi costitutivi del rapporto, dalla stabilità dell'incarico all'obbligo di promuovere affari per conto della mandante, dalla indicazione della zona di attività alla determinazione del compenso o provvigione.
Sull'argomento ha deciso il Tribunale di Verona (sent. N. 622/2007) : "Non può dirsi provata la stipulazione di un contratto di agenzia laddove dai documenti allegati non emergano in maniera chiara l'assunzione dell'impegno di promuovere affari per conto della preponente e l'incontro della volontà delle parti in ordine agli altri elementi essenziali del contratto, quali la zona, l'esclusiva e la misura provvigionale".
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