Una sentenza con possibili ripercussioni sull'IRAP
Rientrano nelle competenze del giudice del lavoro solo le controversie individuali
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Il Tribunale di Milano ha recentemente stabilito (20 febbraio 2009, sent. n. 2975) che "le controversie attinenti il contratto di agenzia rientrano nella competenza del giudice del lavoro solo ove l'attività coordinata e continuativa sia svolta, quanto meno in misura prevalente, personalmente dall'agente; tale situazione non ricorre quando la qualità di agente è assunta da una società di capitali o di persone, poiché la società costituisce un autonomo centro di imputazione che si pone tra socio e preponente".
Non vorremmo che anche ai fini dell'Irap si argomentasse che la società costituisce "un'autonomo centro di imputazione" e quindi si affermasse l'automatica assoggettabilità all'imposta, nonostante la netta indicazione della Suprema Corte di verificare in concreto la presenza dell'autonoma organizzazione.
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