LUG
15
Mercoledí
Recesso del preponente: necessità della comunicazione immediata della causa
Non è possibile dedurre successivamente fatti diversi
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La Corte di Cassazione ha ribadito, ancora una volta (sent. N. 20947 del 25 luglio 2008) che "le garanzie di cui all'art. 7, L. 300/1970 trovano applicazione nei soli confronti dei lavoratori subordinati Al rapporto di agenzia, invece, è applicabile soltanto il principio della necessità della comunicazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati."
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