LUG
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Mercoledí

Recesso del preponente: necessità della comunicazione immediata della causa

Non è possibile dedurre successivamente fatti diversi  Commenti (0)
 

La Corte di Cassazione ha ribadito, ancora una volta (sent. N. 20947 del 25 luglio 2008) che "le garanzie di cui all'art. 7, L. 300/1970 trovano applicazione nei soli confronti dei lavoratori subordinati… Al rapporto di agenzia, invece, è applicabile soltanto il principio della necessità della comunicazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati."

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