Disciplina contrattuale alternativa a quella codicistica
L'agente di commercio posto in condizione (e dovere) di scegliere
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Con dichiarazione a verbale (in calce all'art. 12) si è convenuto che, fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione delle quote dell'indennità di risoluzione del rapporto accantonate al FIRR, le ulteriori indennità (suppletiva di clientela e meritocratica) sono riconosciute subordinatamente a precise condizioni comportamentali.
Infatti è stato disposto che entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto avverrà la liquidazione delle indennità a seguito di conciliazione presso la Commissione territorialmente competente previa redazione di un verbale che renda inoppugnabile l'accettazione della indennità determinata secondo la disciplina dell'AEC con rinuncia ad ulteriori rivendicazioni con riferimento all'art. 1751 c.c.
L'agente deve quindi scegliere fra AEC e codice civile e non potrà più chiedere la liquidazione in base al più semplice (si fa per dire) conteggio aritmetico della indennità ex accordo economico e poi agire avanti l'autorità giudiziaria rivendicando la maggiore indennità (una annualità media) prevista dal codice civile.
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