Tanto tuonò, che piovve...
La circolare n. 28/E del 28 maggio mette fine al contenzioso IRAP
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Finalmente, batti e ribatti, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una circolare (la n. 28/E del 28
maggio 2010) con cui ha impartito le attese indicazioni per l'abbandono del contenzioso tributario
in materia di IRAP degli agenti di commercio, alla luce delle sentenze della Cassazione a Sezioni
Unite del 26 maggio 2009 (n. 12108, 12109, 12110, 12111).
Afferma la circolare:
Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con le sentenze richiamate in rubrica, hanno affrontato
la questione della sistematica assoggettabilità ad Irap delle attività "ausiliarie" del commercio
di cui all'art. 2195 del codice civile, svolte dall'agente di commercio, dal promotore finanziario
e in generale dai soggetti ausiliari. La Cassazione
. ha evidenziato che a quel che è
stabilito per le imposte sul reddito non può essere riconosciuta una efficacia condizionante ai
fini dell'interpretazione di imposte, come è l'Irap, che rispondono ad altri criteri e ad una diversa
ratio impositiva. Secondo i giudici di legittimità le "attività ausiliarie di cui all'art. 2195, le quali,
pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito di impresa, possono
essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza "organizzazione di capitali o lavoro altrui".
La Cassazione afferma quindi il seguente principio di diritto: "In tema di Irap
l'esercizio delle
attività di agente di commercio e di promotore finanziario è escluso dall'applicazione dell'imposta
soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata",
per cui
"si rende
necessaria la valutazione caso per caso dell'esistenza di un'autonoma organizzazione".
La circolare conclude:
Nella gestione del contenzioso concernente l'IRAP "lavoratori autonomi" le strutture territoriali
terranno conto delle indicazioni fornite con la presente circolare.
Il contenzioso pendente va
eventualmente abbandonato solo se il ricorso del contribuente risulti fondato alla luce sia dei
richiamati orientamenti giurisprudenziali sia dei presupposti di fatto che legittimano l'esclusione
dall'Irap, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
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