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Agente di commercio e diritto di esclusiva

Da non confondere con il "monomandato"  Commenti (0)
 

L'art. 1743 c.c. prevede che "il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività": è una norma peraltro derogabile dalle parti, con apposta pattuizione (anche orale), ad esempio con allegazione di elenchi di clienti riservati all'intervento diretto del preponente.

Va altresì precisato che la "zona in esclusiva" può non essere un'area territoriale geografica ma anche semplicemente una categoria, o un elenco nominativo di clienti, o un particolare ramo di attività o un settore merceologico.

La deroga può essere pattuita a vantaggio della mandante, che è quindi libera di nominare due o più agenti nella stessa zona geografica, o per lo stesso ramo di attività; ma può anche essere pattuita a vantaggio dell'agente, che è pertanto libero di assumere altri mandati per conto di altri preponenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.

Qualora non sia pattuita specifica deroga all'art. 1743, la violazione del diritto di esclusiva costituisce grave inadempimento contrattuale per cui è riconosciuta all'altra parte il diritto di chiedere la risoluzione del contratto (per causa a lei non imputabile) ed il risarcimento dei danni.

Afferma la Cassazione (sent. n. 17614, del 29.7.2009):
"Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento delle parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione".

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